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“Contratto a tempo determinato” un’eccezione non la regola….


Oggi parleremo di un argomento importante che mi stà molto a cuore, i Contratti a tempo determinato.
In tempi di crisi questa tipologia di contratto stà diventando la regola, quando sappiamo che ogni buon lavoratore avrebbe diritto ad un contratto a tempo indeterminato.
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Parlando con molti ausiliari del traffico di Gallipoli ed altre città limitrofe ho scoperto che questi lavoratori oltre a rischiare qualche parolina dolce ogni qualvolta fanno una multa, sono vittime di questa tipologia di contratto…….la domanda mi è nata subito spontanea:”Come saranno inquadrati gli ausiliari del traffico di Casarano?”.Sarei molto curioso di saperlo ma aspettando non mi resta che informare e far capire meglio cosa sia il Contratto a tempo determinato.
Il contratto a tempo determinato è una forma di assunzione che prevede come indica il nome stesso una durata predeterminata del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi
Il contratto a tempo determinato è attualmente disciplinato dal D. Lgs. del 06/09/2001, n. 368, che ha espressamente abrogato la precedente normativa. Il D. Lgs. del 06.09.2001, n.368 è stata inoltre integrato dalla L. del 24.12.2007, n. 247 (c.d. collegato alla finanziaria 2007) e dalla L. del 06.08.2008, n. 133.
Condizioni per la stipula del contratto
Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Esempi ricorrenti possono essere ricondotti all’apertura di nuove attività, ovvero di attività stagionali quali il turismo.
Divieti
L’assunzione a tempo determinato non è ammessa:
per sostituire lavoratori in sciopero;
per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge;
per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni;
per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Forma del contratto
Il contratto a tempo determinato deve prevedere necessariamente la forma scritta, altrimenti si considera a tempo indeterminato.
Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.
La forma scritta non è richiesta solo nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non supera 12 giorni.
Durata
Il contratto di lavoro non può avere una durata iniziale superiore ai 36 mesi, tranne per l’assunzione a termine dei dirigenti, per i quali la durata del contratto può arrivare fino a 5 anni.
Casi particolari si rimandano comunque alla contrattazione collettiva nazionale.
Disciplina della proroga
Il termine del contratto a tempo determinato puo’ essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e’ ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita’ lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra’ essere superiore ai tre anni.
L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del termine stesso e’ a carico del datore di lavoro.
Scadenza del termine
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell’articolo 4, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita’, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Casistiche termini contrattuali
A titolo esemplificativo, riportiamo schematicamente due modalità con cui può essere prorogato il contratto a termine: il proseguimento contrattuale (in caso di prosecuzione del rapporto lavorativo oltre la scadenza, senza la stipula di un altro contratto) e la successione contrattuale (in caso di definizione di un nuovo contratto). o Proseguimento contrattuale Al termine del contratto iniziale il rapporto di lavoro continua, ma con alcuni obblighi nei confronti del lavoratore:
- dal 1° al 10° giorno oltre il termine previsto dal contratto una maggiorazione del 20% per ogni giorno; dal 11° al 20° giorno in più una maggiorazione del 40%;
- in caso di rapporto lavorativo inferiore a sei mesi, oltre il 20° giorno: conversione del contratto a tempo indeterminato;
- in caso di rapporto lavorativo superiore ai sei mesi: dal 21° al 30° giorno una maggiorazione del 40%; oltre il 30°giorno: conversione del contratto a tempo indeterminato. o Successione contrattuale Al termine del contratto iniziale il datore di lavoro stipula un nuovo contratto diverso dal primo. Il rapporto di lavoro continua, ma con alcuni vincoli a seconda della durata e della modalità di definizione del contratto iniziale. Infatti, in caso di 1° contratto inferiore a sei
mesi, tra il primo e il secondo contratto devono intercorrere almeno 10 giorni.
L’inosservanza dei termini comporta la conferma del rapporto lavorativo attraverso
un contratto a tempo indeterminato.
Se il 1° contratto è superiore ai sei mesi: tra il primo e il secondo contratto devono
intercorrere almeno 20 giorni. L’inadempienza dei termini comporta
l’automatica trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.
Quando si susseguono due contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità,cioè senza alcun giorno di interruzione tra l’uno e l’altro, la conversione a tempo indeterminato è automatica a partire dalla stipula del primo contratto..
__________________________________________________________________________

Le ultime tre righe sono ben chiare e da quello che ho saputo i vigili ausiliari di Casarano hanno da poco firmato la proroga del primo contratto determinato quindi avranno
- dal 1° al 10° giorno oltre il termine previsto dal contratto una maggiorazione del 20% per ogni giorno; dal 11° al 20° giorno in più una maggiorazione del 40%;
- in caso di rapporto lavorativo inferiore a sei mesi, oltre il 20° giorno: conversione del contratto a tempo indeterminato;
- in caso di rapporto lavorativo superiore ai sei mesi: dal 21° al 30° giorno una maggiorazione del 40%; oltre il 30°giorno: conversione del contratto a tempo indeterminato.
Tutta la cittadinanza si congratula dunque con gli ausiliari i quali almeno loro riusciranno si spera in tempo di crisi ad avere un contratto a tempo indeterminato………..

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