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S.O.S Parcometri

Le monetine stanno diventando rare ed i negozianti hanno difficoltà a cambiare le banconote….
Dove sono finite le TESSERE CON CHIP ????????????????????????????

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Pro e contro delle Centrali a Biomasse

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Per evitare di pubblicare informazioni sistematicamente inesatte chiedo a tutti di cliccare sul link sotto riportato per essere giustamente informati sui pro e i contro delle centrali a biomasse.
Ricordatevi tutti cari cittadini di Casarano che correte il rischio di ritrovarvene una in casa.
Auguri a tutti noi e speriamo bene per la nostra salute!!!!!!!!!!!!!!!!

CENTRALI A BIOMASSE
del Dr. Federico Valerio
Istituto Nazionale Ricerca Cancro, Genova

“Contratto a tempo determinato” un’eccezione non la regola….

Oggi parleremo di un argomento importante che mi stà molto a cuore, i Contratti a tempo determinato.
In tempi di crisi questa tipologia di contratto stà diventando la regola, quando sappiamo che ogni buon lavoratore avrebbe diritto ad un contratto a tempo indeterminato.
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Parlando con molti ausiliari del traffico di Gallipoli ed altre città limitrofe ho scoperto che questi lavoratori oltre a rischiare qualche parolina dolce ogni qualvolta fanno una multa, sono vittime di questa tipologia di contratto…….la domanda mi è nata subito spontanea:”Come saranno inquadrati gli ausiliari del traffico di Casarano?”.Sarei molto curioso di saperlo ma aspettando non mi resta che informare e far capire meglio cosa sia il Contratto a tempo determinato.
Il contratto a tempo determinato è una forma di assunzione che prevede come indica il nome stesso una durata predeterminata del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi
Il contratto a tempo determinato è attualmente disciplinato dal D. Lgs. del 06/09/2001, n. 368, che ha espressamente abrogato la precedente normativa. Il D. Lgs. del 06.09.2001, n.368 è stata inoltre integrato dalla L. del 24.12.2007, n. 247 (c.d. collegato alla finanziaria 2007) e dalla L. del 06.08.2008, n. 133.
Condizioni per la stipula del contratto
Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Esempi ricorrenti possono essere ricondotti all’apertura di nuove attività, ovvero di attività stagionali quali il turismo.
Divieti
L’assunzione a tempo determinato non è ammessa:
per sostituire lavoratori in sciopero;
per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge;
per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni;
per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Forma del contratto
Il contratto a tempo determinato deve prevedere necessariamente la forma scritta, altrimenti si considera a tempo indeterminato.
Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.
La forma scritta non è richiesta solo nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non supera 12 giorni.
Durata
Il contratto di lavoro non può avere una durata iniziale superiore ai 36 mesi, tranne per l’assunzione a termine dei dirigenti, per i quali la durata del contratto può arrivare fino a 5 anni.
Casi particolari si rimandano comunque alla contrattazione collettiva nazionale.
Disciplina della proroga
Il termine del contratto a tempo determinato puo’ essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e’ ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita’ lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra’ essere superiore ai tre anni.
L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del termine stesso e’ a carico del datore di lavoro.
Scadenza del termine
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell’articolo 4, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita’, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Casistiche termini contrattuali
A titolo esemplificativo, riportiamo schematicamente due modalità con cui può essere prorogato il contratto a termine: il proseguimento contrattuale (in caso di prosecuzione del rapporto lavorativo oltre la scadenza, senza la stipula di un altro contratto) e la successione contrattuale (in caso di definizione di un nuovo contratto). o Proseguimento contrattuale Al termine del contratto iniziale il rapporto di lavoro continua, ma con alcuni obblighi nei confronti del lavoratore:
- dal 1° al 10° giorno oltre il termine previsto dal contratto una maggiorazione del 20% per ogni giorno; dal 11° al 20° giorno in più una maggiorazione del 40%;
- in caso di rapporto lavorativo inferiore a sei mesi, oltre il 20° giorno: conversione del contratto a tempo indeterminato;
- in caso di rapporto lavorativo superiore ai sei mesi: dal 21° al 30° giorno una maggiorazione del 40%; oltre il 30°giorno: conversione del contratto a tempo indeterminato. o Successione contrattuale Al termine del contratto iniziale il datore di lavoro stipula un nuovo contratto diverso dal primo. Il rapporto di lavoro continua, ma con alcuni vincoli a seconda della durata e della modalità di definizione del contratto iniziale. Infatti, in caso di 1° contratto inferiore a sei
mesi, tra il primo e il secondo contratto devono intercorrere almeno 10 giorni.
L’inosservanza dei termini comporta la conferma del rapporto lavorativo attraverso
un contratto a tempo indeterminato.
Se il 1° contratto è superiore ai sei mesi: tra il primo e il secondo contratto devono
intercorrere almeno 20 giorni. L’inadempienza dei termini comporta
l’automatica trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.
Quando si susseguono due contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità,cioè senza alcun giorno di interruzione tra l’uno e l’altro, la conversione a tempo indeterminato è automatica a partire dalla stipula del primo contratto..
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Le ultime tre righe sono ben chiare e da quello che ho saputo i vigili ausiliari di Casarano hanno da poco firmato la proroga del primo contratto determinato quindi avranno
- dal 1° al 10° giorno oltre il termine previsto dal contratto una maggiorazione del 20% per ogni giorno; dal 11° al 20° giorno in più una maggiorazione del 40%;
- in caso di rapporto lavorativo inferiore a sei mesi, oltre il 20° giorno: conversione del contratto a tempo indeterminato;
- in caso di rapporto lavorativo superiore ai sei mesi: dal 21° al 30° giorno una maggiorazione del 40%; oltre il 30°giorno: conversione del contratto a tempo indeterminato.
Tutta la cittadinanza si congratula dunque con gli ausiliari i quali almeno loro riusciranno si spera in tempo di crisi ad avere un contratto a tempo indeterminato………..

Nuova sentenza….PARCHEGGI A PAGAMENTO ILLEGITTIMI LUNGO LA CARREGGIATA !!!!

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Sono illegittimi i parcheggi a pagamento contrassegnati dalle strisce blu, qualora situati lungo la carreggiata stradale e non invece in apposite aree fuori dalla carreggiata. Lo ribadisce, con sentenza del 16 marzo 2009, il Giudice di Pace di Ancona, Giorgio Rossi accogliendo il ricorso di un cittadino contro il Comune. Alla base della sentenza l’art. 7 comma 6 del Codice della Strada in cui si dice esplicitamente che “le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”. Nonostante questo, il cittadino si è visto commutare una multa per aver parcheggiato in area di sosta a pagamento (strisce blu), senza aver pagato la relativa tariffa e senza, di conseguenza, aver esposto la ricevuta.
Le motivazioni della sentenza devono essere ancora depositate, tuttavia non sfugge la portata di questa decisione del Giudice di pace che permette alle persone multate in tali aree di far ricorso efficacemente ed ottenere ragione.
Cari vigili e carissima amministrazione di Casarano come vedete i cittadini non ci stanno più agli abusi di potere……. mi sa tanto che una ripassatina dei nostri diritti e dei vostri doveri morali e istituzionali nei nostri confronti urge………..
Ci chiediamo inoltre cosa aspetti il Sindaco De Masi e il dirigente preposto comandante dei Vigili Urbani a rivedere questo piano parcheggi, evitando così di emettere migliaia di verbali che verranno successivamente annullati a seguito di ricorso, inoltre si eviterebbero anche inutili spese ai danni dell’amministrazione.
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Bimba di 5 anni azzannata da un cane; aggressione erroneamente attribuita ad un Pitbull

Aisha
ROMA, 24 Gennaio 2010 – Restituire la verità sulle aggressioni da parte dei cani e ridare fiducia nei confronti di una razza che oggi in molti manderebbero al rogo: i pitbull. Questo lo scopo dell”Osservatorio Italiano Cani Mordacì (Oicm), un’iniziativa di Salvatore Montemurro, presidente del ‘Pit Bull Syndicatè insieme al vicepresidente Roberto Romeo e ai rappresentanti nazionali del Syndicate. «Abbiamo deciso di anticipare a gennaio anzichè a primavera come previsto – ha detto Montemurro – la nascita dell’ Osservatorio dopo l’ennesimo caso di aggressione erroneamente attribuito ad un Pitbull, di cui è rimasta vittima una bambina di 5 anni in provincia di Milano». In quel caso, come in molti altri, sottolinea Montemurro, non è stato un pitbull ma un meticcio. «Il Lavoro dell’ Oicm – spiega Montemurro – è finalizzato alla prevenzione delle aggressioni, alla individuazione dei soggetti dimostratisi mordaci e gravemente a rischio a prescindere dai preconcetti di razza, alla divulgazione dei dati rilevati con certificazione di esperti cinofili di lungo corso riguardo alla eventuale appartenenza ad una specifica razza del cane morsicatore o dimostratosi a rischio; infine alla correzione di errori mediatici molto gravi che attribuiscono le aggressioni ad una razza diversa da quella a cui appartiene il cane morsicatore». L’ Osservatorio «si avvarrà – prosegue l’ideatore dell’ iniziativa – rappresentanti esperti cinofili di lungo corso distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale, una equipe di medici veterinari strettamente collegati con le Asl, un nucleo di persone regolarmente impiegate nelle forze di polizia nazionale».
Ogni regione avrà il suo Nucleo Oicm e ognuno sarà collegato con la sede centrale che avrà il ruolo di studiare i dati rilevati, diffonderli e lavorare di conseguenza per limitare al massimo il numero di aggressioni annue. La prima azione dell’Oicm è proprio del 21 gennaio scorso ed è stata condotta – riferisce Montemurro – da Marco Zanardo e Gianmaria Zanardo rappresentanti del nucleo Oicm Lombardia residenti a pochi chilometri da Paderno Dugnano luogo dove è avvenuta l’aggressione alla bambina di 5 anni. I riscontri con la polizia locale, l’ospedale Niguarda e la Asl «hanno portato a chiarire che si è trattata di una aggressione da parte di un incrocio Rottweiler-Pastore Tedesco addestrato alla guardia». (Ansa).
Nitro

Caro vigile TOCCA SAI !!!!!!!!!!

Qualche giorno fà ho avuto un incontro con l’assessore De Marco al quale erano presenti un vigile urbano ,il quale mi sembra lavori nell’ufficio tecnico, un addetto della S.I.S ed alcuni commercianti.
Succo dell’incontro la disponibilità dell’assessore De Marco a risolvere il problema.
Come farè?Facile.Eliminare le strisce blu illegittime e ridisegnarle in aree dove è possibile metterle.
Sulle carreggiate non si possono istituire parcheggi a pagamento….risposta pronta del vigile e dell’addetto della S.I.S.Cosa intendi per carreggiata?
“è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine bianche”.
Tutto qui il problema?Ti segno una bella striscia bianca a fianco della striscia blu del parcheggio a pagamento e ti ho delimitato la tua carreggiata.
Soluzione fai da te questa ed anche ingegnosa peccato però che a tutti i fini legali e assicurativi la carreggiata, proprio per la sua definizione di tratto di scorrimento, non può essere normalmente utilizzata come area di sosta o area di parcheggio e non dovrebbe neppure ospitare, se non in un’area esterna apposita, fermate di mezzi pubblici. In caso di necessità la parte di carreggiata destinata a quest’ultimo uso appare evidenziata da segnaletica orizzontale specifica di colore giallo.
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Per essere ancora più precisi cara S.I.S e cari vigili tocca sapiti (forse il dialetto leccese si capisce meglio):
Nella legge delega all’attuale T.U. (L. 13 giugno 1991 n. 190) vi fu il tentativo, da parte di qualcuno, di ampliare ulteriormente gli spazi in cui era possibile per i Comuni imporre il pagamento. L’art. 2, lett. d) prevedeva, infatti, la possibilità di subordinare “il parcheggio e la sosta” dei mezzi al pagamento di un corrispettivo. Tale formula è stata però utilizzata dal legislatore del 1992 solo per la regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati (art. 6, n. 4, lett. d), e non per la disciplina di tale fenomeno all’interno degli stessi.
Da ciò si deduce che quella di limitare nelle aree urbane la sosta a pagamento esclusivamente nei parcheggi è stata, senza alcun dubbio, una precisa scelta del legislatore, confermata, del resto, dall’art. 7 lett. F, ove è previsto che i Comuni, nei centri abitati, possono stabilire “aree destinate al parcheggio” sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma.
Nella realtà quotidiana i Comuni hanno invece, nella maggior parte dei casi, collocato i parcometri anche nelle fasce di sosta laterali.
Questa operazione, andando oltre il dettato di legge, è del tutto illegittima.
Per comprendere meglio tale critica occorre preliminarmente specificare quale siano gli elementi che compongono la sede stradale. Quest’ultima è la superficie delimitata dai confini stradali, e comprende le fasce di pertinenza e la carreggiata (art. 3, n. 146, C.d.S.).
Come si può vedere, il legislatore del 1992 ha inserito la nozione di fascia di pertinenza del tutto sconosciuta nel C.d.S. abrogato. A sua volta il C.d.S. qualifica la carreggiata come “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli”, in genere delimitata da strisce di margine di color bianco (art. 3, n. 7).
Chiariti gli elementi che compongono la sede stradale occorre, a questo punto, stabilire dove i Comuni possono istituire le aree di parcheggio che, ripetiamo, sono le uniche deputate ad accogliere i dispositivi di controllo di durata della sosta.
I parcheggi sono aree o infrastrutture poste fuori della carreggiata (art. 3, n. 34, C.d.S.), e non costituiscono fasce di pertinenza, bensì vere e proprie pertinenze della strada, per l’esattezza pertinenze di servizi (art. 24, n. 4, C.d.S.).
Nella locuzione fascia di pertinenza il termine pertinenza definisce, infatti, un’entità non autonoma, parte integrante della sede stradale situata oltre la carreggiata ed il confine stradale. Una caratterizzazione della fascia di pertinenza si può trovare nella “fascia di sosta laterale” (art. 3, n. 23) che, collocata al lato della carreggiata, è anche destinata agli stalli di sosta.
I parcheggi, al contrario, non devono in nessun caso intralciare la circolazione o limitare la visibilità; devono inoltre essere ubicati in maniera tale da consentire un reciproco e tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e quelli in entrata e in uscita dall’area (art. 60, n. 3, reg. al C.d.S.).
La scelta del legislatore di installare i parcheggi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio risulta anche confermata da un’ulteriore considerazione: l’art. 7, n. 6, C.d.S. del 1992 prevedeva che tali aree dovessero essere ubicate “possibilmente” fuori dalla carreggiata.
Il D. lgs. 10 settembre 1993 n. 360 ha, però, opportunamente modificato detto articolo, eliminando il termine “possibilmente”.
Alla luce di quanto esposto non vi è quindi alcun dubbio che le aree di parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e del tutto autonome rispetto alla sede stradale.
Di conseguenza appare evidente come i parcometri debbano essere installati nei parcheggi e non nelle fasce di sosta laterali, la cui ubicazione non può che recare intralcio alla circolazione dinamica.
Si potrebbe, però, obiettare che le fasce di sosta laterali sono collocate fuori della carreggiata e che, pertanto, possono essere destinate dai comuni ad aree di parcheggio. Tutto ciò, ovviamente, se si ritiene corretta la nozione di carreggiata quale parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli (art. 3, n. 7, C.d.S.).
A nostro modo di vedere questa è invece palesemente errata.
Nel C.d.S. abrogato la carreggiata veniva definita quale parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli (art. 2 C.d.S.). Nel Testo Unico del 1992 il termine “circolazione” è stato invece sostituito da quello di “scorrimento”.
A questo punto c’è da chiedersi quale sia il motivo di tale modifica.
Il termine “scorrimento” è privo di significato tecnico-giuridico, e si riferisce solo alla circolazione dinamica. Il Codice della Strada sembra così operare una netta separazione tra la circolazione statica e quella dinamica, ignorando la definizione di circolazione, contenuta nell’art. 3, n. 9, quale fenomeno complesso che comprende non solo il movimento ma anche la fermata e la sosta dei veicoli.
La nuova nozione di carreggiata produce un vero e proprio stravolgimento dell’intera disciplina della sosta e, quindi, anche della circolazione, in particolare all’interno dei centri abitati. L’art. 157, n. 2, C.d.S., inserito nel titolo V relativo alle norme di comportamento in materia di circolazione stradale, prevede, infatti, che nella sosta il veicolo debba essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, lasciando in questo modo libera al transito la maggior parte della larghezza della strada.
Da tale principio fondamentale risulta evidente come la sosta non possa che avvenire all’interno della carreggiata.
D’altronde, se il legislatore avesse inteso prevedere lo svolgimento della sosta fuori della stessa, lo avrebbe stabilito espressamente, così come ha fatto nell’art. 157, n. 3, C.d.S., laddove ha statuito che “fuori dei centri abitati i veicoli in sosta devono essere collocati fuori della carreggiata”.
Di conseguenza, la carreggiata non può essere ridotta alla parte della sede stradale destinata allo scorrimento dei veicoli, ma deve necessariamente ricomprendere anche quella destinata alla sosta.
Se la nozione tecnico-giuridica di carreggiata fosse corretta si arriverebbe alla paradossale conseguenza che, fuori dei centri abitati, qualora non esista la segnaletica orizzontale delimitante la carreggiata, qualsiasi sosta sarebbe lecita a patto che sia possibile uno “scorrimento”.
La definizione di carreggiata contenuta nell’art. 3, n. 7, è pertanto errata e incompatibile con il principio fondamentale statuito dall’art. 157 C.d.S. e, quindi, non può non ricomprendere anche le fasce di sosta laterale, con la conseguenza che le stesse non possono essere destinate ad aree di parcheggio.
In secondo luogo, giova precisare come con l’introduzione del termine “scorrimento” il legislatore ha ottenuto un solo risultato: quello di “restringere” la carreggiata.
Questo risultato non è però assoluto: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la sede stradale non presenti alcun tipo di segnaletica orizzontale che delimiti il margine della carreggiata, così come consentito dall’art. 3, n. 7, C.d.S..
In tal caso la larghezza della stessa “varia” in relazione ad una circostanza meramente fattuale: la presenza o meno di veicoli in sosta. Potrebbe quindi accadere che in assenza di veicoli in sosta il margine della carreggiata coincida con il ciglio del marciapiede, mentre, nell’ipotesi contraria, la stessa identica strada avrebbe una carreggiata nettamente più ristretta.
L’“elasticità” della carreggiata rende, peraltro, difficile l’accertamento della condotta di guida dei conducenti, i quali devono circolare, in caso di incrocio con altri veicoli, non solo in prossimità del margine destro della carreggiata ma, addirittura, il più vicino possibile allo stesso (art. 143, n. 3, C.d.S.).
Se poi si pensa all’ipotesi in cui accanto agli stalli di sosta a pagamento siano presenti quelli riservati a persone con limitata o impedita capacità motoria si incontrano delle ulteriori incongruità. Secondo il Codice della Strada, gli stalli di sosta delimitati dalla segnaletica orizzontale di color azzurro costituirebbero aree di “parcheggio”, mentre quelli riservati, contrassegnati dal color giallo, rappresenterebbero aree di “sosta” riservate. Due aree, assolutamente contigue e con identiche caratteristiche, avrebbero natura giuridica diversa: la prima rappresenterebbe un vero e proprio parcheggio, la seconda un’area riservata alla sosta, e non vi è chi non veda l’incongruenza.
I parcheggi, unici luoghi deputati ad accogliere i dispositivi di controllo della durata della sosta, debbono essere “necessariamente” ubicati fuori della carreggiata. Di qui l’illegittimità di tutti quei parcometri installati lungo le strade urbane.
Queste ultime sono così classificate dal C.d.S.: autostrade, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e locali (art. 2, n. 2).
In particolare, le strade urbane di scorrimento devono avere carreggiate indipendenti, ciascuna con almeno due corsie di marcia; nelle stesse la sosta dei veicoli deve avvenire esclusivamente in apposite aree esterne alla carreggiata, con immissioni ed uscite concentrate.
Le strade urbane di quartiere sono, invece, quelle ad unica carreggiata, con almeno due corsie, ove la sosta deve avvenire in aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
In entrambe le definizioni viene quindi previsto che le fasce di sosta devono essere esterne alla carreggiata.
Alla luce della nozione di carreggiata contenuta nell’art. 3 C.d.S. non si vede per quale motivo il legislatore abbia dovuto effettuare questa specificazione.
Al di là di questa osservazione, che comunque denota incertezza da parte dello stesso, giova precisare come le norme sopra citate prevedano una situazione che non corrisponde assolutamente all’attuale realtà urbanistica delle città metropolitane. Appare, infatti, del tutto utopistica la realizzazione delle apposite corsie di manovra per l’ingresso e l’uscita dalle fasce di sosta laterali previste in tutte le strade urbane. Il rischio è che qualora l’art. 2 C.d.S. dovesse essere applicato letteralmente dai Comuni si finirebbe per comprimere ulteriormente il diritto alla sosta dei cittadini.
Le osservazioni fin qui esposte ci inducono a ritenere che i Comuni abbiano “confuso” le fasce di sosta laterali con le aree di parcheggio; in particolare, l’errata nozione di carreggiata contenuta nel C.d.S. li ha portati ad installare dispositivi di controllo lungo le strade dei centri abitati, ignorando il principio generale del diritto alla circolazione ed il conseguente diritto alla sosta.
Se è vero che la libertà di circolazione non si identifica con la libertà assoluta di circolare e, quindi, di sostare su tutte le strade con il proprio mezzo, dovendo essere limitata al fine di raggiungere la migliore utilizzazione dei beni pubblici, è però altrettanto vero che gli interventi restrittivi devono essere “rispettosi dei diritti dei cittadini”, alcuni dei quali addirittura di rango costituzionale>>.
In sostanza, L’art. 7 del Codice della Strada attribuisce ai Comuni la potestà di regolamentare, per mezzo di ordinanze del Sindaco, la circolazione all’interno dei centri abitati.
Tra i vari obblighi, divieti e limitazioni che i Sindaci hanno facoltà di istituire vi è anche la sosta a pagamento sul suolo pubblico, e specificamente il comma 1 lettera f) dispone che è possibile “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta”.
Un elemento fondamentale di tale disposizione, che però sfugge alla maggior parte delle amministrazioni comunali che la attuano, è il fatto che è possibile istituire la sosta a pagamento solo in apposite “aree destinate al parcheggio”.
A questo punto, a scanso di equivoci, e opportuno ricordare che spesso il Legislatore chiarisce preventivamente le definizioni ed i significati della terminologia utilizzata, cosa che per quanto riguarda l’area di parcheggio fa con l’art. 3 c. 1 n°34 C.d.S., dove la stessa viene definita come “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata (o non) dei veicoli”.
E ancora, nell’art. 2 c. 3 C.d.S., lett. E ed F, in cui si definiscono rispettivamente le “strade urbane di scorrimento” e le “strade urbane di quartiere”, vengono previste apposite aree “esterne alla carreggiata” per la sosta dei veicoli, con immissioni ed uscite concentrate e relativa corsia di manovra.
Ad una lettura approssimativa di tali disposizioni sembrerebbe quasi che nei centri abitati il Codice della Strada non ammetta la sosta se non fuori dalla carreggiata, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 157 c. 2 C.d.S., dove si afferma invece che la sosta si effettua posizionando il veicolo “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”.
Così, per sanare tale apparente discrasia, alcuni disattenti interpreti del Codice della Strada sostengono che i veicoli parcheggiati secondo le modalità descritte nell’art. 157 C.d.S. siano fuori dalla carreggiata, rifacendosi forzatamente alla definizione di carreggiata data nel già citato art. 3 C.d.S.. Ma la “carreggiata” è in realtà tutta la “parte della strada parte destinata allo scorrimento dei veicoli”, comprendendo tra le attività complessive che definiscono la scorrimento del flusso veicolare non solo la marcia, ma anche le sue eventuali interruzioni più o meno protratte nel tempo, e definite dall’art. 157 c. 1 C.d.S.. Con tale definizione essa viene distinta concettualmente e funzionalmente dal “marciapiede”, che è invece quella parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni (art. 3 c. 1 n° 33 C.d.S.).
E per ribadire e rafforzare ulteriormente tale distinzione, nel comma 6 del succitato art. 7 C.d.S. il Legislatore enuncia espressamente che “le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata, e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.
Inoltre, anche se per i più non sarebbe affatto necessario, vale comunque la pena di ricordare qui il valore logico-semantico del lemma “margine”, in considerazione del quale il margine della carreggiata è inconfutabilmente una parte del tutto definito “carreggiata”, e come tale si trova, appunto, sulla carreggiata.
Ricapitolando, sappiamo ora con certezza che:
1. le “aree di parcheggio” devono avere una serie di caratteristiche tecniche e strutturali, fra la quali (ma non solo) il fatto di essere ubicate fuori dalla carreggiata;
2. i Sindaci possono subordinare la sosta dei veicoli al pagamento di una somma di denaro, ma possono farlo solo in apposite “aree destinate al parcheggio”;
3. i margini della carreggiata occupati dai veicoli in sosta con le modalità stabilite dall’art. 157 C.d.S. non sono affatto “aree di parcheggio” (almeno non per il Codice della Strada).
Da ciò ne deriva quindi che le cosiddette “Zone Blu”, ovvero gli stalli di sosta a pagamento istituiti ai margini delle strade cittadine deputate allo scorrimento del flusso veicolare, sono di fatto giuridicamente illegittime.

Per completezza dobbiamo infine prendere atto che alcuni pervicaci sostenitori delle Zone Blu ne fanno proditoriamente discendere la legittimità da un ardito escamotage interpretativo. L’art. 7 c. 1 lett. a), infatti, attribuisce ai Comuni la facoltà di “adottare i provvedimenti indicati nell’articolo 6 commi 1, 2, e 4”.
Ma nell’art 6 C.d.S., che regolamenta la circolazione fuori dai centri abitati, in realtà troviamo sostanzialmente tutte le disposizioni poi riprese dal successivo art. 7, con la differenza però che nei commi 1 e 2 l’autorità preposta ad adottare i provvedimenti è il Prefetto, mentre nel comma 4 è l’ente proprietario della strada, che, nel caso di strada comunale, coincide appunto col Comune.
L’art. 6 c. 4 lett. d, specificamente, riflette sul Sindaco la facoltà di “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”, facoltà questa che viene ripresa e più specificamente normata dal successivo art 7 c. 1 lett. f che abbiamo già dettagliatamente analizzato.
Ora, dopo che una superficiale interpretazione di tali norme ha fatto si che un massiccio ricorso all’istituzione delle soste a pagamento negli ultimi anni mettesse in moto mastodontici interessi economici, alcuni tentano, con una forzata giustificazione giuridica a posteriori, di farne risalire la legittimità su una presunta differenza semantica tra i termini “parcheggio” e “sosta” utilizzati nell’art. 6 c. 4, attribuendo al termine parcheggio il significato di sosta all’interno di un area di parcheggio, ed al termine sosta quella effettuata sul margine della carreggiata secondo i dettami dell’art. 157 C.d.S..
In tal modo vengono di fatto aggirate tutte le precise disposizioni che limitano la sosta a pagamento solo alle aree di parcheggio con le caratteristiche che abbiamo già analizzato, per estenderla a tutti i siti in cui è possibile effettuare la sosta.
Ma tale distinzione è sicuramente una forzatura ingiustificata, e per diverse ragioni.
Innanzitutto sul piano linguistico, perché se è vero che il sostantivo “parcheggio” indica indifferentemente sia il luogo fisico in cui si effettua il parcheggio che l’atto del parcheggiare, è pur vero che nella lingua italiana i sostantivi “parcheggio” e “sosta”, quali nominalizzazioni rispettivamente dei verbi “parcheggiare” e “sostare”, vengono indifferentemente usati per indicare l’azione di sospendere la marcia di un veicolo lasciandolo fermo per un periodo di tempo indeterminato, anche con l’allontanamento del conducente dallo stesso, a prescindere dal sito scelto. Diversamente si potrebbe dire, parafrasando la faceta definizione del noto caratterista Nino Frassica, che “si parcheggia nel parcheggio e si sosta nel sosteggio!”
Siccome la faccenda che stiamo trattando è alquanto più seria, torniamo a considerarne gli aspetti giuridici, e ci accorgiamo che anche il Codice della Strada stesso usa indifferentemente i due termini come sinonimi, anche quando deve definire il “parcheggio” nella sua accezione di luogo fisico con determinate caratteristiche. Infatti, anche la stessa definizione di “parcheggio” che troviamo nell’art. 3 C.d.S. è espressa in termini di “area destinata alla sosta dei veicoli”, mentre il già citato art. 2 c. 3 recita che “per la sosta sono prevista apposite aree esterne alla carreggiata”.
Assodato quindi che la sosta non si effettua solo sulla carreggiata, perché anche l’atto di parcheggiare all’interno di un area di parcheggio può essere definita “sosta”, appare chiaro che laddove l’art. 6 c. 4 C.d.S. indica “il parcheggio o la sosta dei veicoli” in realtà sta usando due sinonimi in senso tautologicamente rafforzativo, e che la “o” che li unisce è usata in questo caso come congiunzione senza alcun valore disgiuntivo.
Non vi è pertanto alcun motivo obiettivamente valido, né giuridico né di altra natura, che possa invalidare le precise disposizioni in materia di sosta a pagamento contenute nel successivo art. 7 del Codice della Strada.

Non farebbe male quindi a qualche Vigile prendere ripetizioni sugli articoli e commi che regolano il Nuovo Codice della Strada.
Al contrario capiamo e siamo solidali con L’assessore De Marco che ha ereditato dalla vecchia amministrazione questo problema non di facile soluzione.

Ricorso multa Strisce Blu al Prefetto

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La legge è uguale per tutti…compreso lo Stato!
Sperando che questa affermazione sia vera pubblichiamo l’unico modo, GRATUITO, che ci è rimasto per opporci ai verbali illegittimi del Comune di Casarano.

RICORSO MULTA SU STRISCE BLU AL PREFETTO

Come presentare e trasmettere il ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto deve essere tassativamente presentato per iscritto e puoi scegliere se:

* presentare le tue motivazioni per iscritto
* presentare le tue motivazioni per iscritto e in più richiedere di essere sentito personalmente.

Anche per la trasmissione puoi scegliere se:

trasmetterlo tramite l’organo accertatore:

* puoi consegnarlo direttamente a mano in qualsiasi ufficio della Polizia Stradale (deve esserti rilasciata una ricevuta con il timbro dell’ufficio comprensivo di data di presentazione)
* a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale) all’Ufficio da cui dipende chi ti ha fatto il verbale che, a sua volta, lo trasmetterà al Prefetto competente per territorio.

Sia nell’intestazione che sulla busta dovrai mettere l’indirizzo della Sezione Polizia Stradale che ti ha elevato la contravvenzione.

trasmetterlo direttamente al Prefetto

* consegnandolo direttamente a mano o mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di… - Ufficio Depenalizzazione
_____________________________________________________________________________

Indicazioni da riportare nel ricorso.
Il ricorso deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

* autorità alla quale si presenta;
* dati di chi fa ricorso completi di residenza o di domiciliazione;
* riassunto dell’accaduto con indicazione della data, del luogo, del numero del verbale e degli articoli del codice della strada che s’intende contestare;
* motivazioni per le quali si vuole contestare il verbale;
* richiesta di annullamento;
* eventuali atti allegati che avvalorino le proprie motivazioni (certificati, ecc.);
* data della richiesta;
* firma del ricorrente;
* domicilio legale (solo per il ricorso al giudice di pace).

Per il Comune di Casarano gli aiutini arrivano dall’alto……è ora di far sentire la vostra voce!!!!

Stop ai ricorsi al giudice di pace di Casarano.

Dal 1° gennaio 2010, fare ricorso al Giudice di pace vi costerà 38 euro: lo prevede la Finanziaria, comma 6 bis. Infatti, il pagamento del contributo unificato introdotto dalla legge 115/2002 viene esteso alle cause in materia di sanzioni amministrative. Il totale di 38 euro deriva dal contributo unificato di 30 più la “marca” da 8 per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria.
e-io-pago1.jpg

Tutto questo perché si vuole arginare l’ondata di ricorsi al Giudice di pace e ottenere denaro per le spese giudiziarie.

Già, ma ogni novità, se risolve un problema, ne crea altri.

a) Aumenteranno i ricorsi al Prefetto, che sono gratuiti. È vero che, se perdi, paghi il doppio. Ma più i ricorsi, maggiori le possibilità che le Prefetture s’ingolfino e non possano rispondere entro i tempi previsti dalla legge: risultato, ricorso accolto e niente multa.

b) Fai ricorso al Giudice di pace tranquillamente da solo: non necessiti di un legale. Ma così dubitiamo che il povero automobilista possa chiedere il rimborso dei 38 euro: non è iscritto all’albo forense. Casomai, un legale può fare domanda per riavere i 38 euro.

Se io faccio ricorso contro una multa dell’importo proprio di 38 euro (o di 70 euro o anche di 150 euro), vinco, e poi devo lasciare giù, ossia devo “regalare”, quei 38 euro inizialmente versati come contributo, che schifezza di ricorso ho fatto? Di che genere di vittoria stiamo parlando? È questa la giustizia del 2010 per l’automobilista? I diritti del guidatore vengono tutelati in questo modo?
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Si richiede anche a Casarano l’intervento del difensore civico.

Innanzi tutto cosa è il Difensore Civico?
Il difensore civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall’ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio.
difensore-civico-casarano.JPG
Detto questo è comunque utile sottolineare come il difensore civico sia diffuso (circa novanta Paesi) e, pur presentando caratteristiche marginalmente differenti, si configuri sostanzialmente sempre con le medesime finalità di garanzia e si prefigga sempre il compito di creare il “ponte” tra cittadino e Amministrazione. Siamo chiaramente di fronte alla tipica impostazione democratico-costituzionale, dove si cercano sempre sistemi di pesi e contrappesi al fine di assicurare una tutela adeguata. Nel caso specifico, poi, l’Amministrazione per lungo periodo è stata considerata come portatrice dell’interesse generale e per questo dotata di un potere e di un’autorità forte e difficilmente contestabile da parte del singolo. Semplificando, è molto più difficile per un individuo contestare un ente che rappresenta il bene comune senza cadere in una posizione, seppur assurda, di egoismo inaccettabile ed anzi censurabile. Di qui l’esigenza di modificare radicalmente il rapporto tra P.A. e cittadino, ponendo l’accento sul dialogo e l’interrelazione piuttosto che sul rapporto d’autorità. Ciò sia per evitare che i pubblici uffici abusino del potere loro conferito, sia per evitare che aumenti il distacco tra cittadino e istituzioni e manchi uno dei principi fondamentali dello stato di diritto, ossia il senso civico diffuso nel rispetto delle regole e della convivenza pacifica. Il fine è quello di riattivare i meccanismi di partecipazione attiva, sia sociale che politica, al fine di contribuire alla diffusione del diritto nella sua forma educativa.

A tal fine molti cittadini di Casarano nell’ottica di far rispettare le norme del codice della strada hanno deciso di informare il difensore civico anche nel Comune di Casarano.

Per questo è stata preparata una istanza da inviare al difenfore civico disponibile qui:

RICHIESTA AL DIFENSORE CIVICO

La lettera contiene alcune norme del codice della strada che il Comune di Casarano nella foga di verniciare di blu la città ha tralasciato, norme sulle misure minime che gli stalli di sosta devono avere per una questione di sicurezza, norme che dicono che i parcheggi a pagamento devono essere costruiti al di fuori della carreggiata, anche questo particolare è sfuggito all’amministrazione.

Chiediamo a tutti i cittadini di perdere pochi minuti del proprio tempo per compilare la richiesta e protocollarla al Comune o spedirla per posta raccomandata, non permettiamo ad una società privata di parcheggio di portarci via la città.

Purtroppo l’amministrazione Comunale ha firmato un contratto e se non riusciamo a far cadere il piano immediatamente la città finirà per morire sotto il peso dei verbali.

La richiesta va stampata in 2 copie e consegnata al comune di Casarano ufficio protocollo, una copia bisogna conservarla con il numero di protocollo come prova della consegna, oppure la si può spedire per raccomandata.

Facciamoci sentire, consegniamo migliaia di richieste, questo è una iniziativa che vuole sensibilizzare l’amministrazione che ad oggi sensibile, verso chi l’ha votata, non si è dimostrata.

Pacheggio rosa ma tasche sempre più verdi

Non è un errore di grammatica il mio ma una semplice lettura dei cartelli a Casarano che segnalano i parcheggi rosa.
Come già detto dalla gazzetta del mezzogiorno è un banale errore di stampa che farà conoscere la tanto decantata modernizzazione (ignorante, nel senso che ha ignorato una erre) dell’amministrazione De Masi.A dire il vero i parcheggi rosa non sono una novità, già dal 2003 a Rovigo tutte le donne in stato interessante hanno la possibilità , recandosi presso l’ufficio di Polizia Municipale ed esibendo il certificato di gravidanza, di ricevere un permesso, contrassegnato da una grande G, con il quale parcheggiare gratis in città per il periodo di un’ora.
Tra i pionieri dei parcheggi dedicati alle signore c’è anche il Comune di Cantù.
Qui, già nel 2003, la Civica Amministrazione aveva voluto le aree di sosta dedicate, nell’ambito delle iniziative prese dalla Consulta per le Pari Opportunità ,sempre gratis però.
Messi al centro di un tema targato sicurezza, ecco comparire i parcheggi rosa anche a Parma, sempre gratis.
parma2.jpg

A Casarano invece l’assessore alle Pari Opportunità, Loredana Torsello cosi li presenta:”I parcheggi rosa sono previsti sia nelle aree di sosta libera sia nei parcheggi a pagamento, nel qual caso restano soggetti alla tariffazione già in vigore per le strisce blu”.
Mi sa che siamo ancora molto lontani da un’efficace modernizzazione, la chiamerei meglio “Operazione immagine”.
Intanto il problema delle strisce blu persiste e da parte del sindaco Ivan De Masi e della sua amministrazione ancora non è pervenuta nessuna risposta soddisfacente riguardo il problema.
Sconcertati ma fiduciosi in un’amministrazione trasparente e vicina ai cittadini di Casarano e a quelli dei paesi vicini, lanciamo il nostro appello:”A.A.A.cercasi Procuratore senza paura disposto ad aprire un fascicolo d’indagine sulle strisce blu illegali gestite da questa amministrazione, qualcuno che non ha paura della casta politica.
Il problema è nazionale finiamola di stare zitti.

Altro presunto illecito sulla sosta a pagamento.

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L’italia è un paese strano si fanno le leggi senza emanare le direttive da adottare, così il caos regna sovrano mettendo spalle al muro i cittadini.
Per quanto riguarda la gestione delle tariffe da adottare per la sosta a pagamento il ministero doveva emanare una apposita direttiva anche il merito a misure e conformazioni dei parcometri, purtroppo questo non è avvenuto e allo stato attuale tutti i parcometri sarebbero illegali.
In merito guardiamo un’interrogazione parlamentare trovata dal nostro amico di Aversa Giuseppe Oliva.
Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 237 del 09/07/2009

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MALAN - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che l’articolo 7, comma 1, del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni) prevede che “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco (…) : f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le aree urbane”,
si chiede si sapere:
quali siano le direttive ministeriali emanate in applicazione alla norma suddetta;
se le aree di cui alla citata norma risultino essere conformi a dette direttive.
(4-01749)

Alla luce di quanto detto quindi il Comune di Casarano ha deciso autonomamente la tariffa da adottare, con parametri basati più sulla loro necessità economica che sulla effettiva necessità di rotazione della sosta.
Qualche cittadino ha iniziato a presentare ricorso con questa motivazione, trovando accoglimento da parte di un Giudice di Pace di Firenze, della sentenza non sono state ancora depositate le memorie, ma questo vuoto legislativo è a favore dei cittadini che possono chiedere l’accoglimento del ricorso anche per questo motivo.

Volete Luigi Carbone Sindaco?

L’anno nuovo è incominciato ma l’amministrazione De Masi lo scorso anno, cosi descriveva i primi 6 mesi, cosi tanto fruttuosi per Casarano ed i suoi cittadini……
link….(leggiamo dagli amici di TuttoCasarano)
Cosa si evince da questa conferenza stampa?
Tanti incontri, tante nomine,tanti eventi, insomma tanta immagine per l’amministrazione.
Tante tasse,tanti parcheggi blu,anche rosa, sempre a pagamento però.
Poco lavoro, poche soluzioni concrete ed immediate……….
Tutto questo perchè non si ascolta, tutto questo perchè bisognerebbe essere come il popolo per capirne i problemi e le necessità.
Ripropongo a gran voce un personaggio che già gli amici di tuttocasarano avevano proposto descrivendolo cosi:
” Personalmente credo che per Casarano Luigi Carbone sia una specie di Roberto Benigni, pur con le dovute precisazioni e proporzioni; di Luigi mi piace la sua semplicità, la sua innata comicità che lo rende unico.
Con Luigi parleremo di ciò che accade in città, ascolteremo il suo punto di vista, e “a modo suo” scopriremo come alcune cose possano essere dette in maniera divertente ma non stupida”(Eugenio Memmi)

Della Vora postiamo un remix giusto per non cadere nella monotonia.

Vogliamo darci da fare signor Sindaco?
Dimenticavo questo è un messaggio di Luigi Carbone per lei sindaco De Masi

Si svegliano gli animi

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Finalmente vedo che qualcuno risponde e spero che questo serva a sensibilizzare gli animi e a far diventare Casarano una città MODERNA.
NESSUNA STRUMENTALIZZAZIONE DUNQUE MA SENSIBILIZZAZIONE AL PROBLEMA.
INVITO POI, CHIUNQUE VOGLIA, A SCRIVERE SUL BLOG AL FINE DI DARE A CASARANO UN’IMMAGINE DEGNA DEL SUO NOME.
PUBBLICO LA LETTERA DI PAOLO MEMMI
Paolo Memmi
Ad Agosto ho preso 3 multe a torre san giovanni (marina di UGENTO e come me altre centinaia e centinaia di cittadini locali e TURISTI) senza che nessuno s’interessasse minimamente al problema che affligge, LI’ PER DAVVERO, non solo i cittadini ma le migliaia di turisti che affollano la località marina di punta della riviera ugentina. Nessuna battaglia è stata intrapresa li’. Le battaglie si fanno e si faranno solo su Casarano.. perchè? Da un lato trovo giusto e corretto che si rispettino le leggi e che ci siano delle organizzazioni che si muovono a tutela dei diritti dei cittadini, dall’altro mi chiedo perchè lo si fa con tanto accanimento nei confronti di una sola amministrazione quando tutto cio’ accade a Casarano in maniera RIDIMENSIONATA in confronto ad altre realtà come Ugento, Maglie, Lecce, Otranto, Leuca. Dietro a tanto attivismo politico ho paura si nasconda la strumentalizzazione. In caso contrario sarò felice di seguire con altrettanto interesse le battaglie di Roberto Spennato anche in altri comuni salentini o sarò ancora più felice se lo farà con forza nel SUO COMUNE: UGENTO!
Come dire si guarda la pagliuzza nell’occhio “del paese vicino” e non ci si accorge o non ci si vuole accorgere della TRAVE “in casa propria”! Se non si rispettano le leggi, non si pagano i parcheggi, ad Agosto, come a Natale, ad Ugento così come a Casarano, ci si becca la multa. Ora possiamo discutere sul numero di parcheggi liberi e sul numero di parcheggi a pagamento, il rischio pero’, e sarebbe grave, è quello di confondere le idee ai cittadini. Visto che a Natale siamo tutti più buoni, mi auguro che lo saremo anche a FERRAGOSTO!!! Le aggiungo anche che da cittadino casaranese avrei il piacere di leggere qualche nota turistica, qualche informazione positiva sulla tradizione, sullo sport, sulla gastronomia, invece sul suo blog in BLOGOLANDIA si parla della mia città come se fosse un posto lontano dal mondo civile in mano ai barbari o ai turichi corsari, perchè, mio caro Sig. Spennato, tutta questa cattivissima pubbliità che lei fa e pubblica a livello nazionale di certo ci danneggerà. Gli anziani che sono saggi dicevano sempre: i panni sporchi si lavano in famiglia, se ci sono panni da lavare.. sempre che ci siano. Sarebbe molto più adeguato portare avanti le proprie battaglie, giuste o no che siano, a livello locale, è invece grave rendere all’Italia intera un’immagine della nostra città che di certo non aiuterà i commercianti, gli hotel, i bed & breakfast, i ristoratori, i bar, le aziende… in questo modo chi vuole aiutare alla fine …. rischia solo di danneggiare!

Natale con il Verbale

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Anche se il 2009 sta per finire la lotta contro l’amministrazione De Masi e il suo piano parcheggi continua.
Vigilia e Natale sfortunati per tanti automobilisti che a Casarano si sono dovuti muovere con l’auto per i regali di Natale.Nemmeno in questo giorno, quando tutti dovremmo essere più buoni e magari dare anche una mano ai nostri commercianti che combattono con la crisi, vigili e ausiliari del traffico hanno avuto pietà degli automobilisti facendo tantissime multe con gli auguri del Comune di Casarano.
Di tutto questo bisogna ringraziare l’amministrazione De Masi che, nonostante le segnalazioni di violazione di leggi ben precise e chiare, sembra essere sorda e continua ad andare avanti senza nessuna vergogna.
Dopo le festività visto l’andazzo vergognoso informeremo il Prefetto di Lecce chiedendo un rapido intervento per far rispettare l’attuale normativa in materia di sosta a pagamento e per tutelare i diritti dei cittadini.
Ma la domanda nasce spontanea……è possibile che il Sindaco Ivan De Masi, tanto sensibile alle problematiche della sua Casarano, sia diventato completamente sordo e muto sull’argomento?
Possibile che un pubblico ufficiale quale il comandante dei Vigili di Casarano, non si sia adoperato, visto che si parla di cose che gli competono, a risolvere la situazione e a far rispettare le leggi e le attuali normative in materia di sosta a pagamento?
Purtroppo tutto e possibile ma noi fiduciosi speriamo che questa ennesima provocazione possa smuovere la coscienza di chi ha un ruolo istituzionale come il Sindaco De Masi e fargli capire che il rispetto delle leggi parte proprio dall’amministrazione.
Signor Sindaco……tantissimi auguri per il nuovo anno…

A proposito del consigliere Remigio Venuti

Credo ricorderete tutti l’aggressione all’ex sindaco di Casarano Remigio Venuti, ricordate anche cosa si scrisse sui giornali in quel periodo?
“Un’aggressione forte, piena di collera e rabbia, che ha portato l’ex sindaco di Casarano a dover fare i conti con un trauma contusivo toracico. L’uomo, che ha teso l’agguato a Venuti , evidentemente non era un estimatore della precedente amministrazione (che, dopo due mandati ha lasciato il posto ad Ivan De Masi), in quanto da diversi anni aveva chiesto la trasformazione del proprio terreno da agricolo in zona industriale.”
E poi ricordiamo tutti cosa disse l’amministrazione De Masi sulla questione:”"Da amministratori conosciamo le sofferenze con le quali molti nostri concittadini si trovano a convivere. Le loro difficoltà sono anche le nostre, soprattutto quando ci accorgiamo che gli strumenti della politica sono insufficienti a risolvere tutti i problemi per i quali i cittadini ci interpellano.
Comprendiamo la rabbia che una situazione di impotenza può generare, ma, nonostante questo, siamo fermamente convinti che la violenza non sia giustificabile in alcun caso. La nostra solidarietà umana e politica nei confronti di chi, con il suo impegno quotidiano, cerca di dare risposte ai bisogni della nostra comunità non è un atto formale. Il lavoro, l’impegno e l’onesta della persona ci inducono a rinnovare la nostra vicinanza al consigliere Remigio Venuti. Alla luce di quanto detto condanniamo in modo categorico simili atti, propri di una sottocultura delinquenziale che nulla ha a che fare con la nostra città”.
L’aggressore rispondeva:”"L’episodio in questione nulla ha a che vedere con la ‘violenza’ o con la ‘delinquenza’ – scrive il protagonista dell’episodio – parola, quest’ultima, con troppa facilità usata nella nota dell’attuale Sindaco quando Egli parla di sottocultura delinquenziale”.
Conosceva L’amministrazione De Masi i fatti in questione?
Ad oggi il presunto aggressore non ha ricevuto scuse per l’appellativo ricevuto dall’amministrazione De Masi, ma navigando nella rete (grazie alla segnalazione degli amici di Casarano svegliati) abbiamo scovato qualcosa che può fare maggiore chiarezza sui fatti.
Se quei documenti dicono la verità qui si che si può parlare di altocultura delinquenziale………

Atti Parlamentari - Camera dei Deputati

“‘nce na puzza nce cu mmori!”

vora-ap.jpg
La Vora di casarano un bacino di spandimento perennemente allagato da cui emanano effluvi poco odorosi, questa la sua definizione.
Questo mese si è parlato molto della vora di Casarano, Leda Schirinzi, dirigente medico della Asl,ha dichiarato:”La Vora?Una gravissima situazione igienico-sanitaria – dice - che insiste ormai da decenni nei campi di spandimento che continuano a ricevere i reflui provenienti dalla città, ormai stracolmi, tanto da tracimare nei terreni limitrofi e sul bordo della strada dove vi sono altresì coltivazioni di ortaggi di privati cittadini”.
L’amministrazione comunale ha risposto:”Quest’Amministrazione – ha spiegato De Marco - si è da subito attivata per arginare e definitivamente risolvere l’annoso problema della zona Vora che, come noto, costituisce il punto terminale della rete fognante di Casarano.il depuratore attende di essere messo in funzione. Il percorso burocratico necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione, che vede coinvolti Aqp, Provincia di Lecce e Consorzio di bonifica, ha visto nell’ultimo mese l’Amministrazione comunale costantemente attiva allo scopo di abbreviare quanto più possibile i tempi tecnici”.
Siamo tutti contenti che cosi tanta gente si stia attivando per risolvere il problema e da buoni rompiscatole facciamo un nodo al fazzoletto come quelli di Striscia la Notizia e tra un mese andremo a controllare a che punto è la situazione.
Ad oggi comunque l’intervento che più ha convinto rimane questo…………..

Questa la situazione Domenica 20 Dicembre dopo la chiusura al traffico

Ecco come si presentava il 20 dicembre il centro di Casarano dopo la chiusura al traffico voluta e chiesta dai presidenti delle associazioni dei commercianti…………chi era favorevole? Meno di trenta commercianti….gli altri non sapevano assolutamente niente.
Fatto sta che un provvedimento dell’Amministrazione l’ha chiuso al traffico per favorire lo shopping natalizio…….



Ed ecco dove erano finiti i Casaranesi e chi era di passaggio a Casarano per fare shopping.

Ma non è tutto…..ecco le conseguenze sulla circolazione dopo la chiusura

Evviva la Modernizzazione

Anche Babbo Natale marchiato De Masi.

“Babbo Natale apre la sua casa ai bambini”
babbo-natale.jpg
Ecco come era il titolo dello splendido articolo che giorno 23 dicembre veniva pubblicato sul Tacco d’italia, che preannunciava la distribuzione dei giocattoli ai bambini fatta da Babbo Natale in persona.
La piazza era piena, l’atmosfera gioiosa, i bambini non vedevano l’ora di vedere Babbo Natale.
La folla incomincia ad aumentare i bambini si spazientiscono, ma di Babbo Natale nemmeno l’ombra ed intanto si sono fatte le 18,30.Ad un certo punto incominciano ad arrivare fotografi,telecamere ed i bambini esultano:”E’ arrivato Babbo Natale!!!!”.
Invece no….i flash incalzano ed ecco arrivare Ivan De Masi con in braccio un bambino….eccolo il novello babbo natale.Ringrazia la folla saluta come se fosse un vip……accompagna il signor Filograna unica persona degna di ringraziamenti per aver dato la possibilità di avere a Casarano qualcosa di diverso,per aver donato ai bambini un sorriso.
Incomincia il comizio politico….forse si sono dimenticati che è una festa per i bambini.
Interviene De masi e verso i Bambini dice:”l’amministrazione comunale insieme al gruppo Filanto ha permesso di avere qui oggi Babbo Natale”.Lo sapranno bambini dai 0 ai 7 anni che cosa è un’amministrazione comunale e chi è Filanto?
Finito il comizio spariscono tutti…..organizzazione e servizio d’ordine anche…..anzi scusate l’organizzazione non era prevista, servizio d’ordine nemmeno.
Un augurio di cuore a tutti nella speranza che questo Natale infonda più sensibilità nei cuori di chi ci governa……….

Nemmeno la stampa riesce a far dire la verità all’amministrazione De Masi

Casarano 15/12/2009

Roberto Spennato

L’ 11 dicembre grazie alle tante richieste dei cittadini con la collaborazione di alcuni giornalisti e l’interessamento del consigliere Casciaro è uscito un articolo sulle anomale strisce blu che hanno eletto la città a mega parcheggio a pagamento.

Purtroppo neanche l’articolo della gazzetta del mezzogiorno è riuscito a far dire la verità sulle anomalie riscontrate, l’amministrazione continua ad ignorare ogni osservazione facendo cosi capire di essere nel giusto e considerando cosi i parcheggi a pagamento a NORMA.
Lo sapevate che nemmeno le dimensioni degli stalli per la sosta sono a norma?
Per fare chiarezza pubblichiamo le dimensioni degli stalli inviateci dal Ministero del Lavori Pubblici.
casarano01.gif

A Casarano invece si possono contare moltissimi stalli di sosta addirittura di 1,80 mt di larghezza, praticamente sono per le auto dei PUFFI, oltre a tantissimi stalli posti in corva o attaccati ai muri. Per fortuna abbiamo fotografato tutto.

Altro grosso problema sono i posti per i disabili, quelli fatti a Casarano poco o nulla hanno di regolamentare, anche in questo caso ci viene in aiuto il Ministero dei Lavori Pubblici che ci ha inviato uno schema con le misure minime,

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le regole di costruzione degli stalli di sosta per i disabili sono contenute nel D.P.R. 16 settembre 1996, n° 503, che invitiamo il Sindaco a leggere attentamente onde poter rimediare agli errori fatti ed evitare spiacevoli cause per danni a cose e persone.

Inoltre esiste una regola precisa contenuta codice della strada all’art. 3 n° 34 confermato dal D.lgs. n° 360 del 10/09/1993 che detta le regole per la costruzione dei parcheggi a pagamento fuori della carreggiata e non nella fascia di pertinenza laterale, anche a questa domanda l’amministrazione non risponde o potrebbe semplicemente citare la norma che li autorizza a verniciare di blu la carreggiata.

Vorrei ricordare all’amministrazione De Masi che nelle grandi città come Napoli i residenti pagano solo 10 euro l’anno per avere la possibilità di sostare nella zona di residenza, da noi ad un costo assurdo di 300 euro l’anno.

Diaciamo la verità questo piano è solo un modo per battere cassa e far arricchire chi ha fatto dei parcheggi un business molto remunerativo.

Queste elencate sono solo alcune delle norme del C.d.S. non rispettare nel nuovo piano parcheggi, ora se le leggi sono leggi perchè proprio chi dovrebbe essere il garante delle stesse le viola di continuo???

Ricorso multa su Strisce Blu.

Per dare la possibilità a tanti ,Casaranesi e non ,di difendersi contro il sopruso che si sta consumando a Casarano con le Strisce Blu, metto a disposizione il ricorso da fare presso il giudice di pace di Casarano.
Il ricorso và compilato e consegnato con 3 copie dell’originale con in allegato la multa originale.
Il tutto và consegnato presso l’ufficio del Giudice di Pace.
Per qualunque dubbio contattatemi cell.3383222094

RICORSO MULTA SU STRISCE BLU


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